La Circolare dell'Agenzia delle Entrate Commenta la Riforma dell'Autotutela
La circolare n. 21 del 7 novembre chiarisce i criteri per l’annullamento degli atti impositivi definitivi in presenza di vizi evidenti o assenza di incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali, puntando a una maggiore tutela dei contribuenti.
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Edoardo Belli Contarini
11/19/20241 min read


Autotutela Obbligatoria: Nuove Direttive e Sfide Applicative
Con la circolare n. 21 del 7 novembre, l'Agenzia delle Entrate getta una nuova luce sulla nozione di autotutela obbligatoria, delineando i contorni di una disciplina che mira a garantire maggiore tutela per i contribuenti. Si ribadisce che un atto impositivo divenuto definitivo, a condizione che sia autorativo e rispettando il termine annuale, deve essere annullato qualora si verifichino i casi tassativi previsti dalla normativa.
In particolare, l’annullamento è obbligatorio in presenza di vizi manifesti, obiettivi e rilevabili ictu oculi, oppure nei casi in cui non vi sia incertezza interpretativa, assenza di contrasti giurisprudenziali o di altri margini di dubbio, che potrebbero ostacolare una corretta interpretazione della legge (cfr. pp. 11, 12 della circolare).
Tuttavia, il quadro non è ancora completo. In un contesto normativo come quello italiano, è raro riscontrare situazioni di totale certezza interpretativa o di assenza di contrasti giurisprudenziali, lasciando spazio spesso le tematiche fiscali a interrogativi e dubbi ermeneutici. Eppure, considerando il bicchiere mezzo pieno, questa nuova disciplina potrebbe rappresentare un primo passo verso un’applicazione più uniforme e trasparente del principio di autotutela. Il futuro, come sempre, scriverà la storia.
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