Intelligenza artificiale. L'iperammortamento premia l’innovazione

Il nuovo iperammortamento previsto dalla legge 199/2025 include anche i sistemi e modelli di intelligenza artificiale, ampliando significativamente il perimetro rispetto all'incentivo del 2016. Ma l'ampiezza dell'Allegato V, i rischi di decadenza e l'assenza di chiarimenti ufficiali rendono la misura ancora scivolosa. Un'analisi dei principali nodi applicativi.

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Edoardo Belli Contarini

5/18/20262 min read

L'iperammortamento premia anche il settore dell'intelligenza artificiale (art. 1, comma 429, lett. a, legge 199/2025 e annesso allegato V), sul solco di quanto previsto dal previgente incentivo (legge 232/2016, allegato B). Essendo trascorsi dieci anni, il legislatore ha ampliato il perimetro dei beni immateriali incentivati sub specie di "sistemi e modelli IA", cercando di stare al passo con l'innovazione (per le definizioni cfr. art. 3, nn. 1 e 63 Regolamento UE 2024/1689, richiamate dalla legge nazionale sull'IA 132/2025).

L'elencazione contenuta nell'Allegato V si presenta ben più estesa e variegata rispetto al passato, riflettendo la straordinaria espansione del settore. In particolare, la lettera dd) individua cinque classi di "software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata". Data l'ampiezza dell'elencazione, sono enucleabili ulteriori e significativi match secondari e/o potenziali con i sistemi e modelli AI meritevoli dell'agevolazione (cfr. ad es. lett. c, d, o, p, s, bb, ff, gg).

È auspicabile quindi che, fatto salvo il contributo tecnico dell'ingegnere o del perito industriale incaricato della perizia tecnica asseverata (art. 6 del decreto attuativo, sottoscritto il 4 maggio u.s. da MEF e MIMIT), intervenga un'analoga circolare di indirizzo tecnico (si pensi alla circ. n. 4 del 2017) oppure venga implementata una procedura di ruling accelerato di competenza del MIMIT o del GSE, in qualità di ente incaricato del controllo ai sensi dell'art. 43 del dpr 600/1973 (art. 9 del decreto). Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ampio perimetro del settore AI che può fruire dell'incentivo.

Le agevolazioni soffrono del vincolo di stretta interpretazione: le ipotesi di estensione della misura vanno quindi tracciate con precisione. Nell'ambito dell'iperammortamento, eventuali errori di classificazione o qualificazione potrebbero riflettersi in termini di decadenza dal beneficio.

La disciplina in alcuni casi appare piuttosto rigorosa. Al ricorrere delle circostanze indicate dall'art. 10, lett. b) ed f), l'impresa decade totalmente dal beneficio: rispettivamente, nei casi di "assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili", nonché, con clausola di chiusura generica, qualora si verifichino "altre violazioni o inadempimenti, da cui consegue la non spettanza anche parziale del beneficio". La procedura per la fruizione del beneficio non si perfeziona inoltre in caso di mancato invio nei termini, o con modalità difformi da quelle previste, delle comunicazioni e integrazioni da inoltrare al GSE (art. 3, c. 5 del decreto).

Come ormai consuetudine per gli incentivi fiscali che implicano risvolti tecnologici e specialistici, alla stregua dei crediti d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, la misura a sostegno dell'ampio settore dell'IA necessita di ulteriore specificazione e manutenzione. Anche in considerazione del recente stralcio dal beneficio dei software, sistemi e modelli IA erogati con modalità "as a service", basate su canoni di abbonamento e non su investimenti ammortizzabili.