Dall’intelligenza artificiale anche proposte di concordato

L'articolo analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito tributario, come previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023). Vengono approfonditi gli aspetti procedurali per il contrasto all'evasione fiscale e il miglioramento dell'accertamento tributario attraverso l'uso di tecnologie avanzate, inclusi intelligenza artificiale, machine learning e big data.

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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore

9/5/20233 min read

Machine learning, Ia e text mining più contro l’elusione che nella lotta all’elusione.

Con la delega fiscale, l'intelligenza artificiale impatta anche in ambito tributario. La legge delega per la riforma (la 111/2023) lo prevede:

  • Sia quando tratta degli aspetti procedimentali (potenziamento dell’accertamento e della riscossione, contrasto all’evasione e adempimento spontaneo degli obblighi tributari);

  • Sia nella parte più sostanziale, in quanto gli investimenti effettuati dalle società nell'intelligenza artificiale, compresa quella generativa come ChatGPT, beneficeranno della riduzione dell'aliquota Ires, in quanto riconducibili negli «investimenti qualificati» – ferma restando la fruizione delle agevolazioni già a regime, come il credito di imposta ricerca e sviluppo e il patent box – all’esito della revisione di tutti gli incentivi fiscali alle imprese (articolo 6, comma 1, lettera a, e articolo 9, comma 1, lettera g; si veda Assonime, consultazione n. 9 del 18 maggio 2023).

In questo articolo viene approfondita la parte procedimentale. Essa si trova negli articoli 2, 16, 17 e 18 della legge delega per la riforma (la 111/2023), nel solco tracciato da Ocse e Ue (si vedano l'«Oecd Framework for the Classification of AI Systems» di febbraio 2022 e la proposta della Commissione Ue di regolamento del 21 aprile 2021, 206 final, cosiddetto AI Act, da ultimo emendato a giugno).

Tra i principi e criteri direttivi di questa parte della delega, ci sono prevenzione, riduzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per mezzo di analisi di rischio, tecnologie digitali e intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa unionale sulla privacy (articolo 2, comma 1, lettera b).

È naturale e auspicabile che l'erario sfrutti le tecnologie più evolute per reprimere l'evasione, affiancandole alla mole dei dati che affluiscono all'anagrafe tributaria, sulla scia della convenzione tra il ministero dell'Economia, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia della Riscossione, stipulata per il piano d'azione triennale 2023-2025, fondato anche sull’applicazione di tecniche come IA, machine learning e text mining (si vedano l’articolo 5 e Il Sole 24 Ore del 22 agosto 2023).

Tuttavia – va detto – è più difficile che tali strumenti possano intercettare persino l'elusione, tenuto conto della definizione dell'articolo 10-bis della legge 212/2000. Del resto, la stessa legge delega – all’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1, sulla revisione dello Statuto dei diritti dei contribuenti – contempla l'emanazione di provvedimenti interpretativi recanti la casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito di consultazioni pubbliche.

In ogni caso, l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sfruttando la piena interoperabilità tra le banche dati, consentirà azioni di controllo più mirate e selettive nei confronti dei soggetti a più alto rischio fiscale e la repressione dei fenomeni di evasione, con moral suasion per l'adempimento spontaneo dei contribuenti.

I nuovi dispositivi informatici saranno poi impiegati a beneficio dei contribuenti di minori dimensioni mediante l'elaborazione – previo contraddittorio – di proposte di «concordato preventivo biennale» per la definizione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap. Lo prevede l'articolo 17, comma 1, alla lettera f), n. 2 e 3 e alla lettera g), n. 2.1.

Anche l'attività di riscossione verrà rafforzata tramite l'utilizzo delle più avanzate tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo, concentrando altresì le due Agenzie oggi separate, con eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali e riduzione dei costi (articolo 18, comma 1, lettere c ed f).

Necessariamente, tale rivoluzione tecnologica porta con sé la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle attività di contrasto delle frodi e dell'evasione, all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, dei big data e dell'intelligenza artificiale (articolo 16, comma 1, lettera r).

Adesso il Governo dovrà esercitare la delega per centrare le aspettative di gettito e di recupero dei crediti erariali.