Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento UE
L'articolo esplora le recenti novità legislative sugli incentivi fiscali per le imprese in Italia, con particolare attenzione alla "disposizione quadro" che allinea le misure nazionali alle normative europee sugli aiuti di Stato. Viene discusso l'impatto del regolamento Ue 651/2014 e l'importanza di una razionalizzazione normativa per facilitare l'accesso agli incentivi, soprattutto per le PMI.
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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore
10/31/20232 min read
Nel labirinto degli aiuti alle imprese la guida del regolamento Ue
Il decreto sulla fiscalità internazionale richiama la fonte per le misure. Il legislatore contempla un tris di novità per tutti gli incentivi:
Rinvia la scadenza degli adempimenti per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S al 30 giugno 2024 per la presentazione dell'istanza e al 16 dicembre 2024 per il versamento, con slittamento di un anno del termine di decadenza per emanare gli atti di recupero per gli anni 2016-2017 (articolo 5 Dl 145/2023).
Disciplina la certificazione attestante la qualificazione delle attività agevolate di R&S, design, ideazione estetica, innovazione digitale e transizione ecologica, con l'istituzione dell'albo dei certificatori (articolo 23 Dl 73/2022 e relativo Dpcm).
Introduce una "disposizione quadro" per tutti gli incentivi fiscali spettanti alle imprese con sede in Italia, a condizione che siano conformi al regolamento Ue della Commissione 651/2014 (articolo 3 decreto in materia di fiscalità internazionale).
Quest'ultima previsione potrebbe sembrare tautologica, poiché le misure incentivanti non possono essere selettive, altrimenti verrebbe falsata la concorrenza, dovendosi armonizzare con la normativa europea, in primis con il regolamento generale delle categorie di aiuti di Stato in sintonia con gli articoli 107 e 108 del Tfue.
Questa "disposizione quadro" realizza l'obiettivo della riforma di razionalizzare le numerose disposizioni nazionali disperse e rappresenta un punto di riferimento fondamentale, che racchiude le linee guida e i principi fondamentali degli incentivi (articolo 9, lettere g, h, i legge 111/2023).
Inoltre, sebbene la normativa domestica stratificata nel tempo – per i crediti di imposta R&S, formazione 4.0., investimenti in beni strumentali nuovi "transizione 4.0.", patent box – rinvii più o meno parzialmente alla fonte comunitaria, sono note le contestazioni sollevate nei confronti delle imprese; si pensi, per il credito R&S, al requisito della "novità" e alla rilevanza del Manuale Ocse di Frascati, per il credito formazione 4.0., all'adempimento dei molteplici oneri documentali (come i registri nominativi didattici da compilare e controfirmare quotidianamente).
Infine, la "disposizione quadro" risulta propizia: le tax expenditures hanno un raggio d'applicazione molto ampio, premiando tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dal regime contabile o dalle dimensioni. Ciò può talvolta generare forzature, sia da parte dei contribuenti che degli uffici, anche per quanto riguarda il cumulo delle diverse misure.
Ad esempio, alcune imprese, sebbene meritevoli dell'incentivo, vengono escluse a causa del presunto "stato di difficoltà economica". Come accennato, le categorie di aiuto si applicano a tutte le imprese, ma la loro intensità varia a seconda che si tratti di "PMI", "grande impresa", o "autonoma", "collegata" o "controllata" (allegato I del regolamento 651/2014).
In tal modo, risultano escluse soltanto le "imprese in difficoltà" assistite da altre categorie di aiuti (articolo 1, comma 4, regolamento Ue e gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", comunicazione Commissione Ue 2014/C 249, n. 20-24).
Per il credito formazione 4.0., si rinvia alla definizione unionale che specifica le ipotesi di "impresa in difficoltà" (articolo 2, n. 18 regolamento 651/2014), mentre per il credito R&S e il patent box risultano escluse soltanto le imprese che sono coinvolte in procedure concorsuali o che sono in stato di "crisi" o "pre-crisi" (articolo 2 Dlgs 14/2019). Tuttavia, queste due nozioni non coincidono del tutto, e si fa esclusivo riferimento al regolamento comunitario.



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