Nuovi Criteri di Collegamento per Persone Fisiche e Società

La recente circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i nuovi criteri di collegamento per la residenza fiscale di persone e società, allineandosi alle migliori prassi internazionali. Tra le novità, il criterio della “presenza fisica” per le persone fisiche e nuovi parametri di “sede” per le società.

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Edoardo Belli Contarini

11/12/20241 min read

Nuovi Criteri di Collegamento per Persone Fisiche e Società: La Circolare dell’Agenzia delle Entrate Spiega la Riforma

Con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità introdotte dal decreto di riforma n. 209/2023, che modifica gli articoli 2 e 73 del TUIR per quanto riguarda la residenza fiscale di persone fisiche e società. L’obiettivo della nuova normativa è di armonizzare i criteri di collegamento all’imposizione con le prassi internazionali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni, migliorando la certezza giuridica e riducendo il contenzioso.

Criteri di Collegamento per le Persone Fisiche

Per le persone fisiche, la normativa aggiunge, ai criteri di collegamento classici, il nuovo criterio della “presenza fisica” in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Questo significa che la residenza fiscale può essere attribuita anche a chi trascorre in Italia periodi significativi, anche se frazionati, per motivi di vacanza, studio o visite.

Inoltre, il concetto di domicilio viene modificato, dando maggiore rilevanza alle relazioni economiche rispetto a quelle personali e familiari del contribuente. Grazie a questi criteri, applicabili dal 2024, sarà possibile risolvere situazioni complesse come quelle riguardanti il lavoro da remoto e le agevolazioni per chi trasferisce la residenza in Italia, come i lavoratori impatriati e i titolari di pensione estera.

Criteri di Residenza per le Società

La circolare introduce anche nuovi criteri di collegamento per la residenza delle società. Oltre alla classica sede legale, i nuovi parametri includono la sede di direzione effettiva e la sede della gestione ordinaria principale. Il primo si riferisce alle decisioni strategiche dell’attività sociale, mentre il secondo alla gestione esecutiva.

In casi complessi, l’Agenzia evidenzia che è necessaria una valutazione caso per caso, poiché alcune questioni possono richiedere un esame specifico di fatti e circostanze. In ogni caso, prevalgono le regole OCSE e le tie-breaker rules delle Convenzioni internazionali, mentre rimangono escluse dall’attività di ruling dell’Amministrazione finanziaria le valutazioni di fatto non strettamente giuridiche.