Nuovo patent box, deduzione 110% delle spese di R&S
L'articolo analizza la transizione dal regime di patent box a un nuovo incentivo "semplificato", che prevede una maggiorazione del 110% delle spese per ricerca e sviluppo su beni immateriali specifici. Viene esaminato l'ambito soggettivo e oggettivo della nuova agevolazione, con una riflessione sui benefici e le criticità per le imprese, in particolare per le PMI.
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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore
11/20/20213 min read
Per effetto degli articoli 6 DI 146/2021 e 1, commi 10-11, legge 234/2021, è stato abolito il regime di patent box – di cui agli articoli 1, commi 37 e seguenti, legge 190/2014 e 4 DI 34/2019 – e sostituito con un incentivo "semplificato", le cui disposizioni attuative sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022.
Si è passati da un sistema di detassazione parziale del reddito (50%) derivante dall'utilizzo di determinati beni immateriali (intellectual property, IP), a una maggiorazione del 110% delle spese sostenute dall'investitore per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) finalizzate alla creazione (solo) di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati.
La nuova agevolazione dovrebbe recare una serie di benefici per le imprese in termini di semplificazione del meccanismo di calcolo, maggiore certezza e celerità nella fruizione, oltre a un inferiore livello di complessità e aleatorietà derivanti da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si veda la relazione al DI 146/2021).
In effetti, lo sforzo di semplificazione è indubbio, considerato il più facile meccanismo di calcolo e il richiamo al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, relativo ai crediti di imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, attuazione della legge 160/2019.
Nonostante le semplificazioni introdotte, sul piano economico, la nuova misura, incentivando gli investimenti in R&S con una maggiorazione dei costi simile al "superammortamento", avvantaggia soprattutto le imprese che spendono di più, generalmente quelle di grandi dimensioni, a prescindere dalle performance, a svantaggio delle PMI, che spesso innovano mantenendo segreti gli output della propria R&S.
Ambito soggettivo
Il nuovo regime spetta ai seguenti soggetti: imprenditori individuali, società di capitali e società di persone commerciali, nonché società non residenti con stabile organizzazione in Italia alla quale siano attribuibili i beni immateriali agevolabili, alla duplice condizione che siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e che lo scambio di informazioni risulti effettivo (si veda il punto 1 del provvedimento).
La "superdeduzione" si applica quindi a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica o dal settore economico di appartenenza (fatti salvi i limiti derivanti dal perimetro oggettivo del beneficio). Sono esclusi i contribuenti che determinano il reddito in modo forfettario o su base catastale, come le imprese agricole, in base agli articoli 31 e seguenti del Tuir.
Risultano altresì escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o "altra procedura concorsuale" prevista dal regio decreto 267/1942 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Un'eccezione riguarda le imprese che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, ancorché omologato dal tribunale.
Perimetro oggettivo
I beni immateriali agevolabili sono individuati in modo tassativo:
Software protetto da copyright;
Brevetti industriali per invenzioni, per modelli di utilità e per varietà vegetali;
Disegni e modelli, purché giuridicamente tutelati;
Due o più beni immateriali (tra quelli citati) collegati da un vincolo di complementarietà.
Tali asset devono essere protetti legalmente, in conformità alle disposizioni domestiche e internazionali vigenti, e risultare utilizzati direttamente o indirettamente nell'esercizio dell’attività d’impresa (punto n. 2 del provvedimento). Nella formulazione originaria dell'articolo 6 DI 146/2021, l’elenco degli IP agevolabili includeva anche i marchi d’impresa e il know-how, ma nella versione definitiva sono stati esclusi. Sebbene l'inclusione del know-how fosse in linea con la ratio dell’incentivo e conforme alle raccomandazioni dell’OCSE (quantomeno per le PMI).
Per verificare il conseguimento di un titolo di privativa industriale o autoriale, condizione necessaria per fruire della maggiorazione del 110%, si deve fare riferimento al Codice della proprietà industriale e, per quanto concerne i software, alla legge sul diritto d’autore, come modificata e integrata dal Dlgs 518/1992, nonché al Dpcm 244/1994 (si veda la circolare /E/2016).

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