Riversamento spontaneo crediti R&S

L'articolo esplora le scadenze e le opportunità del riversamento spontaneo dei crediti di imposta per R&S, evidenziando i vantaggi della definizione agevolata e i dettagli delle norme recenti che influenzano le scelte delle imprese. I benefici includono l’abbuono delle sanzioni e il contributo in conto capitale, ma sono presenti diverse criticità da considerare...

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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore

10/25/20242 min read

Nessuna proroga. Ma l’adesione sarà ricompensata da un contributo in conto capitale

Countdown per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S maturati prima della legge di riforma 160/2019; la richiesta di accesso va inviata comunque entro il 31 ottobre. Nonostante l’abbuono di sanzioni ed interessi e il contributo in conto capitale previsto dall’art. 74 del ddl di bilancio, volto ad incentivare l’adesione al riversamento, la cui regolamentazione è demandata ad un futuro decreto di attuazione nei limiti della (modesta) dotazione finanziaria, al momento una molteplicità di altri fattori condizionano la scelta.

Come già sottolineato da altri, la sanatoria non è influenzata, per un motivo o per un altro, né dalla lunga procedura di certificazione di qualità di cui al DPCM 15.9.2023, né dai decreti di riforma fiscale, che, pur attenuando in parte il rigore della disciplina del recupero dei crediti di imposta, si applicano però soltanto alle violazioni commesse dal 1.9.2024.

Piuttosto, possono condizionare la scelta altri elementi: ad esempio, la definizione agevolata comporta la cancellazione del carico pendente dai certificati rilasciati dall’Agenzia, così da non ostacolare la partecipazione alle gare pubbliche (artt. 94 e 95 d.lgs 36/2023), con positivi riflessi anche per le ipotesi di cessione dell’azienda o di altre operazioni di M&A (art. 14, comma 3 d.lgs 472/1997).

Inoltre, il perfezionamento della sanatoria disinnesca la proroga annuale dei termini di recupero per i crediti utilizzati negli anni 2016 e 2017, chiude il contenzioso pendente o le liti potenziali, con risparmio dei relativi oneri processuali, inclusi quelli per le perizie tecniche asseverate, fa scattare la causa speciale di non punibilità, da riscontrare però dal tribunale competente, a seguito del saldo integrale delle somme dovute, ivi compresi gli interessi legali in caso di rateazione.

Come precisato dall’Agenzia, non va sottovalutata la facoltà di accedere alla definizione agevolata in misura parziale, con riferimento cioè soltanto a talune annualità oppure a taluni progetti oppure ancora a quelle spese sia pure eleggibili, ma in parte qua esorbitanti rispetto ai principi di pertinenza e congruità, purché ciò non diventi un boomerang per i crediti non riversati.

In effetti, ci sono tuttora talune criticità irrisolte; la definizione agevolata non ha un effetto tombale, poiché restano fermi gli artt. 31 e ss. del dpr 600/1973 proprio per accertare eventuali condizioni ostative o ipotesi di esclusione. A tal proposito, non è chiaro né il dies a quo - dall’istanza o dal saldo dell’ultima rata - né il dies ad quem per la relativa liquidazione dell’ufficio: infatti, a differenza delle altre definizioni agevolate (cfr. art. 1, comma 200 legge 197/2022), nulla si prevede sulla natura del provvedimento di diniego, e quindi sulla conseguente efficacia ed impugnabilità.

Inoltre, il beneficio dello stralcio degli accessori, in certi casi, può essere acquisito sia per la clausola generale di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, sia per la tutela dell’affidamento, soprattutto per il settore della moda. Del resto, il contenzioso potrebbe concludersi con la definitiva cristallizzazione del credito R&S per altri motivi - necessità del parere tecnico del MISE, irretroattiva del Manuale OCSE di Frascati, requisito della novità in senso relativo - magari influenzato anche dalla sentenza penale favorevole (art. 21-bis dlgs 74/2000).

Infine, dall’importo dovuto, da versare con denaro fresco, senza compensazione, non si scomputano né le sanzioni né gli interessi già eventualmente versati; viene escluso poi il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, che non sono deducibili dall’imponibile IRPEF, IRES ed IRAP; a meno che non attenui l’impatto di tale esborso il cennato contributo in conto capitale.