Società di comodo, exit strategy a due vie in vista del 30 novembre

L'articolo esplora le opzioni disponibili per le società a bassa redditività soggette al regime delle società di comodo, in vista della scadenza del 30 novembre 2023. Vengono analizzate le possibili strategie di exit, come l'assegnazione agevolata o l'auto-disapplicazione del regime, oltre all'opzione di interpello disapplicativo. La necessità di una riforma della normativa viene sottolineata, così come l'aggiornamento dei coefficienti di operatività e redditività ormai obsoleti. Viene infine discussa l'evoluzione giurisprudenziale e normativa, con particolare attenzione all'approccio della Cassazione.

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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore

9/21/20242 min read

Per i soggetti che svolgono un’attività economica con scarsa redditività.

I soggetti che svolgono un’attività economica con scarsa redditività e rientrano nel regime delle società di comodo, per evitare penalizzazioni, in assenza di cause tassative di disapplicazione automatica, possono considerare un’exit strategy in vista della scadenza del 30 novembre 2023. Le opzioni disponibili includono:

  1. Perfezionare l’assegnazione o la trasformazione agevolata (articolo 1, commi 100 e seguenti legge 197/2022).

  2. Optare per l’auto-disapplicazione in presenza di "situazioni oggettive", anche senza interpello, con separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (modello SC 2023, quadro RS, rigo 116).

La società può anche pianificare la presentazione di un interpello disapplicativo, considerando che l’articolo 30 della legge 724/1994 appare ormai superato, rendendo necessaria una riforma dell’istituto (articolo 9, lettera b, legge delega 111/2023).

L’obiettivo della riforma è tornare alla ratio antielusiva originaria, colpendo solo l’intestazione di cespiti alle società senza attività d’impresa, che mirano a sfruttare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva per beni goduti dai soci o dai familiari. Inoltre, è previsto un aggiornamento dei coefficienti di operatività e redditività, ormai obsoleti.

Negli anni, la normativa ha subito un inasprimento, come la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires e la tassazione delle società in perdita sistematica. Tuttavia, molte di queste misure sono state mitigate nel tempo. L’anacronismo della disciplina attuale emerge da diversi fattori:

  1. Estensione della cedolare secca alla locazione di immobili strumentali.

  2. Inapplicabilità dei bonus edilizi alle società.

  3. Forfetizzazione dei costi deducibili relativi ai beni mobili registrati.

  4. Rivalutazioni monetarie che influiscono negativamente sulle percentuali di operatività.

  5. Tassazione Ires dei plusvalori degli immobili ceduti dopo un quinquennio, contrariamente a quanto previsto ai fini Irpef.

  6. Oneri fiscali legati all’apporto dei cespiti in società e allo scioglimento.

Nel caso di scelta per il ruling probatorio, che ha tempi lunghi (fino a 120 giorni), la programmata riforma rafforza la difesa delle fattispecie genuine e potrebbe influire sull'accoglimento dell'istanza. La legge delega recepisce anche l’orientamento della Cassazione, che ha mitigato le presunzioni legali relative al test di operatività e alla redditività minima. Inoltre, la Corte ha sollevato dubbi sulla compatibilità dei limiti all’utilizzo del credito Iva con la direttiva 112/2006 (Cassazione 1898/2022, 1506/2022, 16091/2022, 19381/2021).