Transizione 5.0 con termini ampi di recupero
Credito d’imposta Transizione 5.0: Vantaggi, obblighi e rischi Il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0 offre benefici fiscali immediati e incentivi per il risparmio energetico, ma richiede certificazioni rigorose e comporta rischi di recupero erariale in caso di irregolarità. Scopri come sfruttarlo al meglio rispettando le regole previste.
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Edoardo Belli Contarini - Il Sole 24 Ore
10/17/20242 min read


La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 è completa. L’agevolazione riprende le caratteristiche dei crediti per investimenti 4.0 e per R&S, IT e design, ma si distingue per la procedura di accesso e le cause di decadenza, da cui derivano gli ampi termini di recupero erariale (articolo 38 del Dl 19/2024, decreto 24 luglio 2024, circolare 16/8/2024).
Esiste una sostanziale equivalenza nella platea dei beneficiari, nel carattere automatico e volumetrico del credito, e nella rimozione dei limiti per l’utilizzo in compensazione. È inoltre prevista la cumulabilità con altri incentivi e l'irrilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP. Tuttavia, il credito 5.0 è utilizzabile immediatamente per intero, con possibilità di riportare l’importo residuo al 31 dicembre 2025 in cinque quote annuali.
L’incentivo, ponendo l’accento sul risparmio energetico, comporta ulteriori adempimenti. Sono necessarie certificazioni asseverate prima, durante e dopo l’intervento, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per il rispetto del principio DNSH e perizie tecniche per i beni 4.0 e interconnessi. È richiesta anche una perizia contabile per i costi ammissibili.
Le procedure sono simili a quelle previste per altri crediti. Comune è la disciplina degli atti di recupero, inclusa la notifica dello schema d’atto, i tempi di riscossione, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, le sanzioni e la responsabilità penale, con una specifica causa di non punibilità (si vedano i decreti di riforma fiscale 13/2024 e 87/2024).
L’attenzione alla riduzione dei consumi energetici richiede un controllo costante fin dall'inizio. Il GSE, pur essendo un organo tecnico, ha ampi poteri istruttori, garantendo il contraddittorio (legge 241/1990). Le eventuali irregolarità vengono comunicate con un atto motivato all'Agenzia per l’attività di recupero (articolo 22 del decreto).
Le cause di decadenza (articolo 21) comprendono casi di recapture (lettere a e b), come la cessione dei beni a terzi o il loro utilizzo in strutture diverse da quelle originarie, anche se appartenenti allo stesso soggetto, salvo investimenti sostitutivi. La decadenza può avvenire anche per la mancata riduzione dei consumi energetici raggiunta con gli investimenti. Il periodo di osservazione dura fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto.
Il rischio per l’impresa è che il dies a quo dei termini per il recupero erariale, che possono essere otto o cinque anni, scatti dal momento in cui si verifica l'evento rilevante durante il periodo di osservazione, e non dal momento dell’utilizzo del credito in compensazione. Questo significa che una rettifica potrebbe arrivare dopo molti anni.
Un ulteriore rischio riguarda le violazioni o inadempimenti che comportino l’inesistenza o la non spettanza anche parziale del credito. Questa norma, sebbene introdotta come clausola di chiusura, sembra poter avere una portata ampia, vista l’incertezza nella definizione delle tipologie di credito coinvolte.

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